Circolare 153

Novità in materia di congedo parentale introdotte dalla Legge di Bilancio 2024

Novità in materia di congedo parentale introdotte dalla Legge di Bilancio 2024

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Personale scolastico

Dirigente Scolastico

 

Circ. n. 153                                                                           Torre Boldone, 20/01/2024

 

Al personale

 

 

Oggetto:    Novità in materia di congedo parentale introdotte dalla Legge di Bilancio 2024

 

Con la presente si forniscono indicazioni in merito alle novità introdotte dalla Legge di Bilancio 2024 in materia di congedo parentale per le madri lavoratrici e i padri lavoratori dipendenti.

Il congedo parentale è uno degli istituti fondamentali posti a tutela della genitorialità.

Previsto dall’art. 32 del D.Lgs. 151/2001, e più volte sottoposto ad integrazioni e modifiche, consiste nel diritto di ciascun genitore a fruire dell’astensione dal lavoro per i primi dodici anni di vita del bambino, nel limite massimo, per entrambi di genitori, di 10 mesi; nello specifico, la madre, dopo il periodo di astensione obbligatoria, può assentarsi per un periodo massimo, continuativo o frazionato, di sei mesi, il padre, per un periodo massimo di sei mesi, elevabili a sette qualora eserciti il diritto per un periodo non inferiore a tre mesi (nel qual caso il limite complessivo è elevato a undici mesi).

Il limite di 11 mesi è valevole in caso di genitore solo o unico affidatario in via esclusiva del figlio.

La Legge di bilancio 2024 (Legge 213 del 30/12/2023) contiene alcune modifiche (in senso migliorativo per i dipendenti) in tema di congedo parentale.

Il testo di interesse è contenuto nell’art. 1, comma 179 della legge, che così dispone:

“All’articolo 34, comma 1, primo periodo, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, le parole: «elevata, in alternativa tra i genitori, per la durata massima di un mese fino al sesto anno di vita del bambino, alla misura dell’80 per cento della retribuzione» sono sostituite dalle seguenti: «elevata, in alternativa tra i genitori, per la durata massima complessiva di due mesi fino al sesto anno di vita del bambino, alla misura dell’80 per cento della retribuzione nel limite massimo di un mese e alla misura del 60 per cento della retribuzione nel limite massimo di un ulteriore mese, elevata all’80 per cento per il solo anno 2024».

L’articolo 34, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo n. 151 del 2001, come modificato dal presente comma, si applica con riferimento ai lavoratori che terminano il periodo di congedo di maternità o, in alternativa, di paternità, di cui rispettivamente al capo III e al capo IV del medesimo testo unico di cui al decreto legislativo n. 151 del 2001, successivamente al 31 dicembre 2023”.

Una primissima lettura della disposizione, che interviene sull’impianto normativo e quindi troverà applicazione per tutti i lavoratori dipendenti, comparto Istruzione compreso, fa intendere che:

  • i genitori, in alternativa, possono fruire di due mesi massimo (prima era uno) di congedo parentale nella misura dell’80% della retribuzione, per entrambi i mesi per il 2024, per il primo mese dal 2025 (il secondo sarà retribuito al 60%);
  • le nuove disposizioni trovano applicazione per tutti i genitori che terminano il periodo di congedo di maternità o paternità dopo il 31 dicembre 2023.

In sintesi, per l’anno 2024 (e solo per questo anno) due mesi di congedo parentale entro i sei anni di vita del bambino saranno indennizzati all’80% (si passerà al 60% dal 2025 per il secondo mese), e ciò per i genitori che terminino il periodo di congedo genitoriale obbligatorio dopo il 31 dicembre 2023.

I successivi periodi entro i 12 anni di età del figlio saranno ancora indennizzati al 30% nei limiti di mesi concessi ai genitori dalla disciplina normativa, o non indennizzati al superamento dei limiti previsti dagli artt. 32 e 34 del D.Lgs. 151/2001.

Per il personale scolastico si ricorda che ai sensi dell’art. 12 del CCNL Scuola 2006-2009: “Nell’ambito del periodo di astensione dal lavoro previsto dall’art. 32, comma 1, lett. a) del D. Lgs. n. 151/2001, per le lavoratrici madri o in alternativa per i lavoratori padri, i primi trenta giorni, computati complessivamente per entrambi i genitori e fruibili anche in modo frazionato, non riducono le ferie, sono valutati ai fini dell’anzianità di servizio e sono retribuiti per intero, con esclusione dei compensi per lavoro straordinario e le indennità per prestazioni disagiate, pericolose o dannose per la salute”.

 

 

 

 

Il Dirigente Scolastico

prof. Paolo Zoppetti

Firma autografa sostituita da indicazione a mezzo
stampa, ai sensi dell’art. 3, comma 2, D.Lgs. n. 39/93

 

 

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