Circ. n. 083 Torre Boldone, 08/11/2023
Alle famiglie
Ai docenti
Della scuola primaria e secondaria di primo grado
All’Ufficio alunni
Oggetto: Limite di assenze e validità dell’anno scolastico
Con la presente si ricorda alle famiglie che per la validità dell’anno scolastico è necessario che gli alunni frequentino tre quarti dell’orario annuale, come previsto dal DPR 122/2009 (art. 14, c.7: “ai fini della validità dell’anno scolastico, compreso quello relativo all’ultimo anno di corso, per procedere alla valutazione finale di ciascuno studente, è richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell’orario annuale personalizzato”).
Il conteggio effettivo per la validità dell’anno scolastico viene fatto in ore, ma per comodità di conteggio è consuetudine indicare non il valore delle ore che rendono valido l’anno scolastico, ma il numero di giorni di assenza oltre i quali l’anno scolastico non è valido. Il limite massimo di assenze previsto per la scuola primaria e la scuola secondaria di primo grado, considerando 200 giorni scolastici effettivi, è di 50 giorni. Nel conteggio effettivo delle assenze vanno comunque considerate tutte le entrate in ritardo, le uscite anticipate e i permessi permanenti di entrata posticipata e/o uscita anticipata. Per gli alunni che si sono trasferiti in corso d’anno, vengono conteggiate anche le ore di assenza fatte nella scuola di provenienza.
La deroga al limite delle assenze è prevista, secondo quanto deliberato dal Collegio Docenti, per i casi debitamente documentati, a condizione, comunque, che tali assenze non pregiudichino, a giudizio del Consiglio di Classe, la possibilità di procedere alla valutazione degli alunni interessati.
Possono essere ammesse alla deroga le assenze che riguardano:
- gravi motivi di salute adeguatamente documentati (ricovero ospedaliero, in day hospital o cure domiciliari) che comportino un’assenza continuativa oppure ricorrente;
- fruizione della legge 104/92;
- donazioni di sangue;
- partecipazione ad attività sportive e agonistiche organizzate da federazioni riconosciute dal C.O.N.I.;
- adesione a confessioni religiose per le quali esistono specifiche intese che considerano il sabato come giorno di riposo (cfr. Legge n. 516/1988 che recepisce l’intesa con la Chiesa Cristiana Avventista del Settimo Giorno; Legge n. 101/1989 sulla regolazione dei rapporti tra lo Stato e l’Unione delle Comunità Ebraiche Italiane, sulla base dell’intesa stipulata il 27 febbraio 1987).
- gravi motivi personali o familiari (provvedimenti dell’autorità giudiziaria, attivazione di separazione dei genitori in coincidenza con l’assenza, lutto dei componenti del nucleo famigliare entro il II grado, rientro nel paese d’origine per motivi legali).
Le richieste di deroga, debitamente documentate, vanno presentate dai genitori degli studenti al Dirigente Scolastico, che accerta la sussistenza (compie il controllo formale) dei requisiti.
Il Dirigente Scolastico
prof. Paolo Zoppetti Firma autografa sostituita da indicazione a mezzo
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